Licenziamento discriminatorio ed Organizzazioni di tendenza

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 7 marzo 2023, n. 6838, ha stabilito come, in tema di licenziamento, l’articolo 4 della L. n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cd. organizzazioni di tendenza il privilegio dell’inapplicabilità dell’articolo 18 Stat. Lav., fa salva l’ipotesi regolata dall’articolo 3 sull’estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori o determinati da motivo di ritorsione o rappresaglia, sicché, in tale evenienza, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell’ente e la categoria di appartenenza del dipendente (nella specie, la S.C. ha confermato l’illegittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente, qualificando il recesso come reazione al rifiuto della stessa di rinunciare al superminimo e, pertanto, come animato da intento ritorsivo, con conseguente applicazione della tutela reale).

 

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