Licenziamento collettivo: le precisazioni della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia Ue, con sentenza C-422/14 dell’11 novembre 2015, è intervenuta in tema di licenziamento collettivo, stabilendo che:

  • l’art.1, par.1, co.1, lett.a), direttiva 98/59/CE, dev’essere interpretato nel senso che i lavoratori che beneficino di un contratto concluso a tempo determinato o per un compito determinato devono essere considerati lavoratori “abitualmente” impiegati nello stabilimento interessato;
  • al fine di accertare l’esistenza di un licenziamento collettivo, la condizione che “i licenziamenti siano almeno cinque” dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto;
  • la direttiva n.98/59/CE deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, a una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, rientra nella nozione di “licenziamento” di cui all’art.1, par.1, co.1, lett.a), direttiva 98/59/CE.

In particolare, nel caso di specie, un lavoratore spagnolo aveva acconsentito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dopo aver rifiutato una riduzione della retribuzione pari al 25%. In seguito aveva però contestato all’ex datore di lavoro la violazione della procedura di licenziamento collettivo prevista nella direttiva n.98/59, alla luce delle numerose cessazioni intervenute nel medesimo periodo.

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