Licenziamenti collettivi: distinzione tra violazione di procedure e criteri

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 giugno 2016, n.12095, ha stabilito che in materia di licenziamenti collettivi occorre distinguere tra l’ipotesi della violazione delle procedure e quella della violazione dei criteri di scelta: nel primo caso il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva; nel secondo caso il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro.

 

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