La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 28 settembre 2023, n. 27567, ha stabilito che l’appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.
Liceità dell’appalto espletato con prestazioni di manodopera
di Redazione
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