Liceità clausole relative a istituti contrattuali della retribuizione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 luglio 2016, n.14019, ha deciso che non violano l’art.3, co.5, D.L. n.726/84, né introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell’attribuzione di nuove voci salariali aziendali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio.

 

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