Legittimo il licenziamento per giusta causa fondato su risultanze di GPS e agenzia investigativa

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 novembre 2025 n. 30821, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente per giusta causa fondato sulle risultanze del GPS dell’auto di servizio. Decisivo, ai fini della prova, il controllo dell’agenzia investigativa che aveva accertato lo stazionamento della vettura durante l’orario di lavoro, mentre nel rapporto di servizio il dipendente sosteneva di essersi recato in più località nella stessa fascia oraria.

 

Il caso

Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa con l’accusa di avere redatto in 3 occasioni rapporti in cui dichiarava di aver sostato con l’auto di servizio, durante il turno di lavoro, in luoghi non corrispondenti a quelli accertati dalla società (un Consorzio di guardie campestri) tramite GPS e agenzia investigativa, alterando quindi la documentazione sull’attività svolta.

A fronte di ripetute lamentele dei clienti, il Consorzio aveva infatti effettuato controlli, avvalendosi anche di un’agenzia investigativa incaricata di verificare condotte illecite dei dipendenti in luoghi pubblici. Gli investigatori avevano accertato che il lavoratore, in più giornate, aveva attuato condotte ingannevoli verso il datore di lavoro e lesive dell’immagine aziendale.

La Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo sia il licenziamento sia l’utilizzo di investigatori, in quanto l’ambito di indagine riguardava la verifica di condotte fraudolente, potenzialmente anche penalmente rilevanti, e non le modalità di adempimento della prestazione lavorativa.

Il lavoratore aveva presentato ricorso adducendo 4 motivi:

  1. illegittimità dei controlli investigativi;
  2. insussistenza degli elementi presuntivi su cui si fondava l’addebito;
  3. violazione dell’art. 112, c.p.c., per ampliamento dei motivi di licenziamento;
  4. carattere ritorsivo del recesso.

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che l’accertamento sulla natura del controllo è valutazione che spetta al giudice di merito e che l’uso di agenzie investigative è legittimo laddove finalizzato a scoprire condotte illecite estranee all’esecuzione della prestazione.

Anche Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il riferimento a precedenti disciplinari del lavoratore nel sentenza della Corte d’Appello era solo un’argomentazione aggiuntiva a supporto della valutazione di gravità, che non ha modificato l’oggetto della contestazione.

Il secondo e quarto motivo sono stati giudicati inammissibili.

La Corte ha, dunque, rigettato il ricorso e confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente.

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