Legittimo il rifiuto al lavoro nelle festività

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.16592 del 7 agosto 2015, ha affermato che è necessario il consenso da parte del lavoratore per lo svolgimento di prestazione di lavoro durante le festività infrasettimanali, non potendosi applicare in via analogica la normativa sul lavoro festivo domenicale.

Il lavoratore è infatti titolare di un diritto soggettivo di astensione dal lavoro nei giorni festivi, riconosciuto dalla L. n.260/49 e, pertanto, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità del riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

A fondamento della pronuncia sono richiamati precedenti giurisprudenziali in cui sono state dichiarate nulle le clausole della contrattazione collettiva che dispongono l’obbligo di lavorare nelle festività.

Ad ogni modo, il Ccnl relativo al caso oggetto della sentenza disciplinava solo il trattamento retributivo, ma non anche il diritto del datore di lavoro di esigere tale prestazione.

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