Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n.10 del 21 marzo, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.13, co.1, D.Lgs. n.81/15, confermando che, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, è possibile riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n.2657/23, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
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