La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 maggio 2016, n.10058, ha stabilito che sono da ritenersi validi i contratti a termine nel settore delle vendite stipulati per il periodo estivo e quello natalizio, in virtù dell’intensificazione dell’attività lavorativa, anche se in presenza di un periodo di validità più ampia rispetto alla punta della frazione estiva e natalizia. La maggior durata non determina l’invalidità del termine, ma risponde a una ragionevole programmazione dell’imprenditore.
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