Inidoneità fisica sopravvenuta: obbligo di valutare adattamenti organizzativi prima del licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 21 maggio 2019, n. 13649, ha stabilito, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, che sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte ratione temporis all’applicazione dell’articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003, di recepimento dell’articolo 5, Direttiva 2000/78/CE, dall’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto articolo 5.

 

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