Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e responsabilità di committente e subcommittente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26615, ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, committente e subcommittente non rispondono se il danno è causato da comportamento gravemente imprudente del lavoratore (rischio elettivo), escludendo il nesso causale con eventuali inadempimenti.

Gli obblighi di garanzia ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, si considerano adempiuti se sono documentati il monitoraggio dei mezzi, la manutenzione e la formazione del personale.

 

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