Infortunio: criteri di calcolo del danno biologico differenziale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 ottobre 2016, n. 20807, ha ritenuto che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali nei casi in cui gli interessi compresi nell’area del contratto presentino (anche) carattere non patrimoniale e siano presidiati da diritti inviolabili della persona, risultando come corollario la necessità di una distinzione delle poste anche nella liquidazione del danno-conseguenza: ne consegue che in caso di incidente sul lavoro non appare corretta la pretesa del datore di vedere sottratto, ai fini del computo del danno c.d. differenziale, dall’importo del danno non patrimoniale/biologico (anche) quanto indennizzato dall’Inail alla lavoratrice per le conseguenze patrimoniali dell’infortunio, dovendosi ritenere corretto l’operato del giudice di merito che, determinato il valore capitale della rendita, ha distinto la quota-capitale relativa nel sistema assicurativo al danno biologico da quella inerente al danno patrimoniale e ha liquidato il danno differenziale per poste omogenee, rispettivamente non patrimoniale e patrimoniale.

 

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