La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 aprile 2023, n. 10826, ha stabilito come il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta “ad substantiam“, deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell’atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l’elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l’acquisizione della qualifica.
Indicazione del piano formativo nel contratto di apprendistato
di Redazione
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