Indennità una tantum per cococo: le istruzioni INPS

L’INPS, con messaggio 10 febbraio 2023 n. 635, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 11, D.L. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del D.L. 144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

In particolare, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’INPS comunica che sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.

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