La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 maggio 2016, n.9631, ha stabilito che nessuna indennità di maternità è riconosciuta al padre naturale libero professionista. La misura previdenziale è stata dettata a protezione della donna e spetta al padre libero professionista solo in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, o nel caso in cui gli sia affidato il piccolo in modo esclusivo, così come disposto dall’art.70, D.Lgs. n.151/01, sull’indennità di maternità per le libero professioniste.
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