Illegittimo il licenziamento per gmo se non è soppressa la mansione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 dicembre 2016, n. 24983, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui le sue mansioni non vengano soppresse, ma trasferite su un libero professionista che opera in regime di monocommittenza per la Società. E, invero, si è dimostrato che nel momento in cui era stato disposto il licenziamento il numero degli appalti in corso era raddoppiato rispetto all’anno precedente e i ricavi erano solo leggermente diminuiti, di talché non si poteva parlare di crisi economica aziendale né, tantomeno, si può ritenere che il posto dell’ex dipendente sia stato effettivamente soppresso.

 

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