La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2016, n.4920, ha statuito che il rendimento di una polizza stipulata dal datore di lavoro con una società di assicurazioni, al fine di garantire ai dipendenti il pagamento del Tfr, è un credito diverso dal Tfr stesso, sia per fatto costitutivo che per natura. L’eventuale giudicato formatosi sul Tfr, pertanto, non estende i propri effetti preclusivi ex art.2909 cod.civ. anche sul secondo credito. Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso che si potesse negare al lavoratore il pagamento delle rendite della polizza relativa al Tfr in ragione del rigetto del decreto ingiuntivo relativo al pagamento della buonuscita in senso stretto.
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