Il Garante privacy risponde ad alcuni dubbi sulla verifica del green pass

Il Garante privacy, con documento web n. 9696958 del 6 settembre 2021, ha risposto ad alcuni quesiti, posti da soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi introdotti dal D.L. 105/2021, in relazione all’uso delle certificazioni verdi in zona bianca, che mirano, in particolare, a ottenere una pronuncia del Garante sulle implicazioni dell’eventuale inosservanza degli obblighi da parte dei rispettivi destinatari.

La disciplina procedurale della verifica del green pass comprende, oltre alla regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura mediante l’unica app consentita, “VerificaC 19”, sviluppata dal Ministero della salute, anche il potere di verifica dell’identità del titolare della stessa, senza poter però raccogliere, da parte dei soggetti accertatori, i dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma. Pertanto, il trattamento dei dati personali funzionale a tali adempimenti, se condotto conformemente alla disciplina di legge e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, non può comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione di sanzioni. Il trattamento in questione non necessita, peraltro, di autorizzazione da parte del Garante.

 

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