Fondazioni lirico-sinfoniche: incostituzionale non stabilizzare i contratti

La Corte Costituzionale, con sentenza n.260 dell’11 dicembre, ha stabilito l’incostituzionalità del divieto, previsto per le fondazioni lirico-sinfoniche, di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

La Consulta ha infatti statuito l’illegittimità costituzionale dell’art.40, co.1-bis, D.L. n.69/13 (c.d. decreto del fare), nella parte in cui prevede che l’art.3, co.6, primo periodo, D.L. n.64 (decreto sullo spettacolo), si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

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