Esonero danno responsabilità civile: non vale se il danno esula dalla copertura Inail

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 marzo 2018, n. 4972, ha stabilito che la regola dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro – e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – non vale per il danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa Inail (c.d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo) come il biologico temporaneo, il biologico in franchigia (fino al 5%), il patrimoniale in franchigia (fino al 15%), il morale e i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico o da morte iure proprio e iure successionis, la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico). Il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale); avvalendosi quindi, se del caso, dell’inversione dell’onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex articoli 2087 e 1218 cod. civ..

 

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