Esonero contributivo triennale: l’Inps riepiloga i chiarimenti ministeriali

L’Inps, con messaggio n.459 del 3 febbraio, ha riepilogato i chiarimenti ministeriali in tema di esonero contributivo triennale ex L. n.190/14, riprendendo il contenuto degli interpelli nn.30/15, 2/16 e 4/16.

Il Ministero ha chiarito che:

  • il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (interpello n.30/15). Tale interpretazione letterale ed estensiva della disposizione normativa è stata confermata anche dall’Inps con circolare n.17/15;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è possibile usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo ex art.1, co.118 ss., L. n.190/14 (interpello n.2/16). Infatti, non è possibile accedere all’incentivo nell’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Inoltre, poiché la disposizione di legge vuole sollecitare e incentivare l’assunzione “spontanea” di personale, sarebbe contrario allo spirito della legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche. Infine, il Ministero ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi dell’estinzione di illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell’accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro;
  • in assenza di una preclusione espressa, tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata sono annoverati anche i percettori di trattamento pensionistico (interpello n.4/16).

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