Esonero contributivo filiere agrituristiche: istruzioni operative

L’Inps, con circolare n. 57 del 12 aprile 2021, ha offerto le indicazioni e le istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 222, comma 2, D.L. 34/2020, integrato dall’articolo 58-quater, D.L. 104/2020, che dispone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

 

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