Esonero contributivo 2017-2018 per apprendistato e alternanza scuola-lavoro

L’Inps, con circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha offerto chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 308 ss., L. 232/2016.

Il beneficio è previsto per assunzioni, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro annui, per una durata massima pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Inps all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” dall’11 luglio 2017. In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso.

I datori di lavoro sono tenuti a esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero.

 

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