Esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore sindacalista

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 settembre 2018, n. 21910, ha stabilito che per il lavoratore che riveste anche le funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda il diritto di critica gode anche di copertura costituzionale ex articolo 39, Costituzione, nel momento in cui l’espressione critica espressa è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo. Ne consegue che il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l’imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte, in virtù delle richiamate garanzie costituzionali. L’apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore costituisce valutazione di merito affidata ai giudici di merito ai quali l’accertamento del fatto compete.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto