La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° aprile 2016, n.6373, ha stabilito che la deliberazione di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex artt.2533 cod.civ. e 5, L. n.142/01, è soggetta all’onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dall’indicazione delle ragioni dall’esclusione e produce effetti al momento della comunicazione; in mancanza della quale è tam quam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento.
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