Erogazione dell’integrazione salariale in caso di procedura concorsuale

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.1 del 22 gennaio, ha offerto chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa nonché dall’art.21, D.Lgs. n.148/15.

L’art.2, co.70, L. n.92/12, ha abrogato l’art.3, L. n.223/91 dal 1° gennaio 2016, pertanto da questa data viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali.

Il Ministero conferma quanto precisato con propria circolare n.24/15: successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la concessione della Cigs potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n.148/15; pertanto, con riferimento alle imprese che abbiano richiesto la concessione della Cigs in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa e dall’art.21, D.Lgs. n.148/15, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali e il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’Inps provvederà all’interruzione dell’erogazione del trattamento Cigs a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di ”voltura” potrà essere autorizzata, con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

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