Il Ministero del Lavoro, con circolare n.1 del 22 gennaio, ha offerto chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa nonché dall’art.21, D.Lgs. n.148/15.
L’art.2, co.70, L. n.92/12, ha abrogato l’art.3, L. n.223/91 dal 1° gennaio 2016, pertanto da questa data viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali.
Il Ministero conferma quanto precisato con propria circolare n.24/15: successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la concessione della Cigs potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n.148/15; pertanto, con riferimento alle imprese che abbiano richiesto la concessione della Cigs in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa e dall’art.21, D.Lgs. n.148/15, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali e il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’Inps provvederà all’interruzione dell’erogazione del trattamento Cigs a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di ”voltura” potrà essere autorizzata, con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.
