Doppia contribuzione per socio lavoratore con attività autonoma

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17365, ha stabilito che, in tema di obblighi contributivi, il principio della prevalenza non può operare per i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 335/1995, articolo 2, comma 26. Ne consegue che il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione con versamenti anche alla gestione commercianti.

 

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