Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.31 del 22 dicembre, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.15, D.Lgs. n.22/15, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), precisando che l’indennità non può essere riconosciuta a assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca.
DIS-COLL non prevista per assegnisti, dottorandi e borsisti
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