Diritto alla conservazione del posto per lavoratore tossicodipendente

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 luglio 2016, n.14621, ha stabilito che il diritto alla conservazione del posto compete al lavoratore tossicodipendente qualora sia “materialmente impedito a rendere la propria prestazione lavorativa per seguire il trattamento di disintossicazione”. Corollario logico di tale disposizione è che, se il programma di recupero venga attuato presso un’altra struttura, l’abbandono e il volontario allontanamento fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto ed esclude quindi il diritto del predetto alla conservazione stessa e ciò, appunto, a causa del venir meno dell’impedimento (a prestare l’attività lavorativa) che legittimava la sospensione dell’obbligo del lavoratore tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro.

 

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