Il Ministero del Lavoro ha aggiornato in data 20 giugno 2016 le Faq sul sito www.cliclavoro.gov.it, con la risposta al quesito n.44, in cui viene chiarito che i casi di risoluzione consensuale sottoscritta nelle sedi protette, ai sensi dell’art.2113 cod.civ., non rientrano nell’ambito applicativo della procedura telematica. Pertanto, in caso di accesso ai Fondi per i lavoratori prossimi alla quiescenza nel settore bancario, essendo richiesta la presentazione delle proprie dimissioni, con cessazione del rapporto a distanza di vari anni dalla comunicazione del recesso, e la sottoscrizione di un verbale di conciliazione stragiudiziale, non è dovuta la procedura telematica.
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