Demansionamento: danno alla professionalità quantificato dal giudice in via equitativa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2019, n. 16595, ha ritenuto che il danno alla professionalità, conseguente al demansionamento, deve essere allegato dal lavoratore che lo lamenta e può essere quantificato dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., ma, nell’ambito del proprio potere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione a rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione, consentendo il sindacato nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento, attraverso l’indicazione almeno sommaria dei criteri seguiti per determinare l’entità del danno.

 

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