Contratto intermittente: l’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull’attuale disciplina

L’INL, con nota n. 1180 del 10 luglio 2025, ha offerto chiarimenti sulle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025, con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

L’Ispettorato, sentito il Ministero del Lavoro, chiarisce che l’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi, del resto, di un’interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circolare n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.

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