La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 maggio 2024, n. 12113, ha stabilito che, in tema di contratto di agenzia, l’indennità suppletiva di clientela – emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall’accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) – presuppone soltanto lo scioglimento del contratto a iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1571, comma 1, cod. civ. (principio affermato in relazione all’articolo 12, Aec 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis).
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