Contratto a termine non prorogabile per ordinarie esigenze aziendali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 settembre 2015, n.17518, ha deciso che il datore di lavoro non può prorogare il contratto a termine di un proprio dipendente sull’asserita esigenza contingente e imprevedibile del godimento da parte dei colleghi di ferie, permessi o congedi per malattia. Non è sufficiente a legittimare la proroga del contratto a tempo determinato la ricorrenza di ulteriori evenienze rispetto a quelle che originariamente avevano dato luogo alla stipula del contratto stesso. È, infatti, necessario che tali evenienze siano effettivamente straordinarie e impossibili da fronteggiare secondo le ordinarie prassi gestionali dell’azienda.

Un dirigente deve prevedere che i propri dipendenti richiedano giorni di ferie o di permessi; tale ordinarietà delle richieste è incompatibile con la necessaria imprevedibilità che giustifica la proroga del contratto a termine.

La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che il giudice del merito avesse errato nel limitarsi a considerare sussistenti le esigenze contingenti e imprevedibili, senza però valutare il caso specifico.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto