La condotta illecita extralavorativa grave può determinare il licenziamento per giusta causa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28368, ha ritenuto che la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore – condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti – sul rilievo che tale contegno, presupponendo l’inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l’immagine dell’azienda, aggiudicataria di pubblici appalti.

 

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