Comunicazione adempimenti di lavoro da parte di avvocati e commercialisti: chiarimenti

L’INL, con nota n. 38 del 23 febbraio 2018, ha fornito alcune precisazioni in merito alla modalità con cui avvocati e dottori commercialisti che svolgono adempimenti di lavoro devono darne comunicazione con modalità telematica dal 1° marzo 2018.

L’Ispettorato chiarisce che le comunicazioni cui sono tenuti i professionisti iscritti ai suddetti ordini vanno effettuate, secondo le modalità semplificate disponibili dal prossimo 1° marzo, in relazione allo svolgimento di “adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale” (articolo 1, comma 1, L. 12/1979), a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL e in relazione alle Province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera, secondo quanto già chiarito con la nota n. 32/2018.

Viene inoltre precisato che, sino alla data del 1° marzo 2018, eventuali comunicazioni andranno effettuate secondo le precedenti modalità.

Infine la nota chiarisce che, in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra l’INL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i predetti Enti autonomi, restano ferme le previgenti modalità di assolvimento.

 

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