Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.6 del 27 gennaio, ha chiarito che esulano dall’applicazione della presunzione di subordinazione di cui al co.1, art.2, D.Lgs. n.81/15, le collaborazioni sportive coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche e anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva. Tali tipologie di collaborazioni coordinate e continuative rientrano pertanto nell’applicazione dell’art.2, co.2, D.Lgs. n.81/15.
Collaborazioni sportive per ASD e Coni esulano dall’etero-organizzazione
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