La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 maggio 2016, n.9471, ha stabilito che deve essere annullata con rinvio per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato la sentenza di merito che ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di subordinazione sul presupposto che si trattasse di un contratto di collaborazione privo di specifico progetto, laddove il lavoratore, dopo aver introdotto il giudizio di prime cure assumendo di aver lavorato alle dipendenze del datore senza alcun margine di autonomia, ha argomentato le proprie ragioni sulla scorta degli artt.61 ss., D.Lgs. n.276/03, soltanto nelle note conclusive del giudizio di primo grado, dovendosi osservare che se è vero che la mera invocazione della normativa di cui al decreto c.d. Biagi non può di per sé incidere sui fatti costitutivi dell’azione esercitata, non può per contro non rilevarsi che le azioni giudiziali garantite dall’art.69, D.Lgs. n.276/03, sono fondate su fatti costitutivi affatto differenti, a seconda che si invochi la conversione di cui co.1 ovvero la “trasformazione” di cui al co.2.
Co.co.co.: fatti costitutivi differenti per conversione o trasformazione
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