Cessione di ramo d’azienda fittizio in assenza di autonomia e autosufficienza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2017, n. 1316, ha ritenuto non applicabile il disposto di cui all’articolo 2112 cod. civ., qualora manchi l’autonomia e l’autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione dell’attività ceduta, non svolta in autonomia, in continuo collegamento e sotto il controllo della cedente, con programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva della cedente e senza i quali non sarebbe stato possibile l’espletamento del servizio.

 

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