Cessione impresa e mobilità: accordo sindacale decisivo per nuove assunzioni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 febbraio 2016, n.2523, ha stabilito che l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre all’impresa promittente.

Qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per l’individuazione del lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari.

È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il suo diritto all’assunzione dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nell’accordo, la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto