La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 giugno 2023, n. 16947, ha stabilito che l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’articolo 2119 cod. civ., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
Cause di risoluzione per giusta causa nel contratto di agenzia
di Redazione
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