La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 gennaio 2016, n.1595, ha stabilito che non sussiste l’incapacità a testimoniare del socio della società di capitali in virtù del legame con la società stessa. In una causa tra una società di capitale – con personalità distinta da quella dei soci – e un terzo, possono essere assunti come testimoni i soci della società stessa, non legittimati ad intervenire nel giudizio. In particolare, per le deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale. Difatti, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art.247 c.p.c. per effetto della sentenza costituzionale n.248/74, l’attendibilità del teste legato dal vincolo parentale o coniugale non può essere esclusa a priori, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dei vincoli di cui sopra. A nulla è valsa l’eccezione sollevata dal lavoratore circa l’incapacità a testimoniare e l’inattendibilità del figlio e del fratello del titolare.
Causa con società di capitali: attendibili le testimonianze dei soci
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