Blocco dei varchi di accesso allo stabilimento: non è obbligatorio erogare la retribuzione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 marzo 2018, n. 6596, ha stabilito che costituisce un avvenimento esterno non imputabile al datore il blocco operato dai lavoratori che impedisce l’ingresso dei materiali e l’uscita dei prodotti lavorati. Il datore non è obbligato a corrispondere la retribuzione ai dipendenti per quei giorni nei quali lo stabilimento è stato fatto oggetto di un blocco ai varchi di accesso, in quanto l’accordo intervenuto con il sindacato prevede soltanto di chiedere all’Inps la Cigo per il relativo periodo e non anche l’obbligo di corrispondere il trattamento retributivo in caso di esito negativo della pratica.

 

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