Benefici per lavoratori ferroviari esposti all’amianto

È stato pubblicato sulla G.U. n.158 dell’8 luglio 2016, il decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2016, recante le modalità di attuazione dell’art.1, co.277, L. n.208/15, in riferimento all’assegnazione dei benefici di cui all’art.13, co.8, L. n.257/92, ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Pertanto, ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto, sono riconosciuti i suddetti benefici previdenziali per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all’Inps, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito Fondo.

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