La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2024, n. 7175, ha stabilito che l’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, sulla base di un contratto concluso nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa p.a. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno.
Azione di ingiustificato arricchimento per prestazione da contratto nullo PA privatizzata
di Redazione
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