Autonomia del ramo d’azienda: criteri per determinare una struttura unitaria

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 agosto 2018, n. 21264, ha ritenuto che l’autonomia del ramo d’azienda ceduto possa sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di un’attività economica, ma, affinché ciò si realizzi, è necessario che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.

 

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