Assunzione obbligatoria: il mancato superamento della prova richiede il recesso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 luglio 2017, n. 16390, ha stabilito che, nell’ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della L. 482/1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell’invalido; nel caso di esito negativo dell’esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro, purché motivato con l’indicazione delle ragioni serie e obiettive che non hanno consentito il superamento del periodo di prova e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla minorazione dell’invalido.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto