Assicurazione: responsabilità dell’agente per condotte illecite del subagente

La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza 23 giugno 2017, n. 15645, ha ritenuto che l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’articolo 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente suo diretto preposto quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a quest’ultimo attribuite. Se, invece, le condotte del subagente esorbitano le predette incombenze, l’agente è comunque responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione di misure idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.

 

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