La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 marzo 2024, n. 7342, ha stabilito che in tema di licenziamento individuale del dirigente d’azienda, la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repêchage convenzionalmente assunto configura un inadempimento contrattuale che produce di per sé l’illegittimità del licenziamento, motivato dalla soppressione della posizione lavorativa, sotto il profilo della sua ingiustificatezza, ovvero della mancanza della necessaria giustificazione del recesso, senza che l’accertamento giudiziale sull’effettività di tale soppressione, parametrata sull’intero contesto aziendale e sull’esperienza professionale del lavoratore licenziato, possa comportare una valutazione di merito sulle scelte organizzative, sulle strategie aziendali e sulla professionalità dei dipendenti, lesiva delle prerogative datoriali ex articolo 41, Costituzione.
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